Il D.L. n. 25 del 17 marzo 2017 ha abrogato le norme relative al lavoro accessorio, pertanto non è più possibile ricorrere all’utilizzo dei voucher per tali prestazioni di lavoro.
Nonostante l’abrogazione della disciplina sul lavoro accessorio, i voucher acquistati fino al 17 marzo 2017 potranno essere utilizzati fino alla fine del 2017.
Con comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 marzo 2017, è stato chiarito che l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio (ovvero fino alla fine di quest’anno), dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto.
Rimane pertanto invariata la modalità di attivazione e di comunicazione preventiva adottata sino ad oggi.
Dopo l’abrogazione dei voucher, ci si chiede quali possano essere le forme di gestione dei lavori occasionali e saltuari che erano stati sino ad oggi gestiti attraverso questo strumento.
Si riportano di seguito alcune alternative che possono essere adottate.
LAVORO INTERMITTENTE
Il lavoro intermittente può costituire un’alternativa al lavoro accessorio ed è un contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Anche l’utilizzo di lavoratori in somministrazione può costituire un’alternativa all’utilizzo dei voucher.
Con il contratto di somministrazione di lavoro l’agenzia di somministrazione – che deve essere autorizzata – mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.
E’ evidente che questa soluzione comporta un aggravio di costi per l’azienda in quanto, oltre al normale costo del dipendente, dovrà anche remunerare l’Agenzia per la propria attività.
IL LAVORO PART-TIME
Altra alternativa valida al lavoro accessorio può essere la stipula di un contratto part-time dove, grazie all’utilizzo delle clausole elastiche può essere assicurata una certa flessibilità.
E FORSE IN FUTURO … IL DDL SACCONI
E’ allo studio, poi, il DDL a prima firma il Senatore Sacconi, che – tra l’altro – prevede l’istituzione del “Lavoro breve”.
Si tratterebbe di prestazioni che nell’anno non superano i 900 euro per ciascun committente.
Per questo tipo (limitato) di prestazioni sarebbe possibile, qualora fosse approvato il decreto, una gestione “semplificata” del rapporto che comunque passerà attraverso una comunicazione telematica preventiva su idonea piattaforma da istituire di tutti i dati anagagrafici e dei dati relativi alla prestazione di lavoro da svolgere (luogo, gionrno, ora di inizio e fine).
Rimarrebbero, rispetto ai voucher, il valore orario della prestazione fissato in 10 euro e l’accreditamento di contributi previdenziali (13%) e premi assicurativi inail (7%).
La retribuzione però sarebbe erogata direttamente dal datore di lavoro.