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Con il voto favorevole di ieri del Senato viene convertito il DL 50/2017

Tra le misure introdotte ci sono anche le Prestazioni Occasionali e il Libretto di Famiglia per i “lavoretti” che una volta erano retribuiti con i voucher.


Ecco come funziona la nuova misura:

 LIMITI DI UTILIZZO: il nuovo contratto di prestazione occasionale potrà essere utilizzato soltanto dalle piccolissime aziende e cioè da quelle con meno di 5 dipendenti a tempo indeterminato

LIMITI DI IMPORTO per il prestatore: ciascun prestatore non può ricevere compensi complessivamente superiori a 5.000,00 euro annui dall’attività di lavoro occasionale.

LIMITI DI IMPORTO per l’utilizzatore: ciascun prestatore dovrà invece porre attenzione ad un doppio limite:

in primo luogo non potrà erogare compensi superiori, complessivamente, a 5.000,00 euro per il totale dei prestatori per ciascun anno

comunque non potrà erogare compensi superiori a 2.500,00 ad un singolo prestatore in ciascun anno

LIMITI DI DURATA: la durata complessiva delle singole prestazioni non può superare, in un anno, le 280 ore

IMPORTI: il compenso orario minimo è di € 9,00. Oltre alla retribuzione oraria, il committente deve versare i contributi previdenziali alla Gestione separta INPS con aliquota del 33% e un premio contro gli infortuni del 3,5% all’INAIL


LA NUOVA PROCEDURA IN QUATTRO PASSI

  1. La prima operazione che il committente dovrà eseguire è la registrazione sulla piattaforma INPS appositamente istituita per la gestione delle prestazioni occasionali.
  2. Successivamente dovrà eseguire il versamento delle somme dovute per le prestazioni di cui intende fruire
  3. Almeno un’ora prima dell’inizio del lavoro dovrà poi inviare una dichiarazione all’INPS contenente tutte le informazioni relative alla prestazione (dati del lavoratore, luogo di svolgimento della prestazione, oggetto della prestazione, data e ora di inizio e fine della prestazione e compenso pattuito)
  4. A questo punto sarà l’INPS a disporre da un lato il pagamento al prestatore tramite bonifico bancario che sarà eseguito il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento dell’attività lavorativa e dall’altro ad accreditare i contributi previdenziali e a stornare all’INAIL le quote di sua competenza.

Il nuovo sistema risulta un pò più complesso di quello dei voucher, ma ciò che più rileva sono i limiti ben più stringenti rispetto alla previgente disciplina che obbligano tutti coloro che vorranno fruire di questo strumento a porre una particolare attenzione. Il mancato rispetto dei vincoli comporta infatti la trasformazione del rapporto in un contratto di tipo subordinato a tempo indeterminato.