In: Speciale Covid-19

Il D.L. 23/2020, c.d. “Liquidità” ha previsto la sospensione dei versamenti dei mesi di aprile e maggio dovuti dalle imprese relativi alle ritenute alla fonte (ad esempio le ritenute sulle retribuzioni dei dipendenti), ai contributi previdenziali, ai premi inail, alle ritenute per addizionali regionali e comunali e all’IVA.

Per tutti questi versamenti, dunque, non si andrà alla cassa il 16/04 nè il  16/05, ma si tornerà a pagare il 30 giugno 2020 in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili (sempre dal 30 giugno).

La sospensione dei versamenti, però, non è per tutti: infatti il D.L. dispone che potranno sospendere i pagamenti soltanto le imprese che abbiano avuto una contrazione del proprio fatturato nei mesi di marzo e aprile, rispetto al marzo e aprile del 2019, di almeno:

  • il 33% per le imprese con ricavi/compensi non superiori a 50 milioni di euro
  • il 50% per le imprese con ricavi/compensi superiori a 50 milioni di euro

Quindi, per le aziende con fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di euro, i versamenti del 16/04 potranno essere spostati al 30 giugno soltanto se nel mese di marzo 2020 il fatturato è risultato inferiore di almeno il 33% rispetto a quello del marzo 2020.

Allo stesso modo, potranno omettere i versamenti del 16/05 se il fatturato di aprile 2020, rispetto a quello di aprile 2019, è diminuito di almeno il 33%.