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Tra le tante misure di sostegno alle imprese è stato istituito anche un credito d’imposta per sostenere le attività nel pagamento dei canoni d’affitto.

Il credito d’imposta è pari al 60% del canone pagato per il mese di marzo 2020 ed è utilizzabile esclusivamente in compensanzione su modello F24 per il pagamento di debiti tributari, contributivi e/o assicurativi.

Non sarà necessario presentare una domanda, ma il credito d’imposta sarà automaticamente utilizzabile per le imprese esercitate in locali in affitto che siano in categoria catastale C1.

Il credito spetta esclusivamente per le attività che sono state coinvolte nelle procedure di sospensione del governo, non ne hanno diritto – pertanto – le attività che sono rimaste aperte.

Per espressa disposizione normativa, infatti,  il credito d’imposta non si applica alle attività commerciali che non sono state sospese.

Si ricorda che sono state sospese:

  • le attività di commercio al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del decreto;
  • le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) eccetto quelle individuate nell’allegato 2 del decreto.

Quindi, ad esempio, le attività di parruccheria che esercitano in un locale C/1 condotto in locazione potranno usufruire del credito d’imposta, in quanto sospese dal richiamato decreto.

Viceversa un supermercato non potrà fruire del credito d’imposta, in quanto rientrante nei soggetti esclusi dalla sospensione