Abolito il regime super forfettario per i contribuenti con ricavi e compensi compresi fra 65mila e 100mila euro e reintroduzione delle condizioni ostative per il lavoro dipendente.
Sono queste le novità contenute nella legge di Bilancio 2020 che ha ricevuto la fiducia al Senato.
La nuova norma infatti abroga i commi da 17 a 22 della legge 145/2018, contenenti la previsione di un regime forfettario previsto per i contribuenti persone fisiche che svolgono un’attività di impresa o di lavoro autonomo con ricavi e compensi fino a 100mila euro, mai entrati in vigore.
Per tutti gli altri contribuenti, con ricavi e compensi realizzati nell’anno 2019 di ammontare non superiore a 65.000, la valutazione inerente la possibilità di applicare o continuare ad applicare il regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014 dovrà scontrarsi con due nuove condizioni:
- il contribuente nell’anno precedente non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente per un ammontare complessivamente superiore a 20mila euro lordi;
- il contribuente nell’anno precedente non deve aver percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati come quelli di pensione (articoli 49 e 50 del Tuir) eccedenti l’importo di 30mila euro. La verifica di tale soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno.
Quest’ultima condizione d’incompatibilità con il reddito di lavoro dipendente o di pensione nel limite di 30mila euro comporterà la fuoriuscita dal regime forfettario per molti contribuenti che nel 2019 lo hanno applicato.
Per tali contribuenti andranno considerate le disposizioni di cui al comma 72 dell’articolo 1 della legge 190/2014. Nel caso di passaggio dal regime forfettario a quello ordinario ricavi e compensi maturati nel 2019, che verranno incassati nel 2020, saranno sottoposti al regime dell’anno in cui si manifestano e cioè quello ordinario.
Per di più le spese sostenute nell’anno di applicazione del forfettario non possono essere in nessun caso dedotte nell’anno successivo .
In riferimento all’obbligo di emissione della fattura elettronica viene stabilito che i soggetti che utilizzano esclusivamente fatture elettroniche usufruiscono della riduzione di un anno del termine quinquennale di accertamento. Non è stato previsto invece l’esonero della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.