In: Speciale Covid-19

I contributi a fondo perduto

nel Decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio mette in campo, tra le altre misure, i tanto attesi contributi a fondo perduto.

Con questa misura si tenta di rispondere alle attese degli imprenditori che si sono trovati in gravissima difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19.

Ma come funziona? A chi spettano i contributi a fondo perduto del Decreto Rilancio?

Innanzitutto partiamo dai grandi esclusi.

Restano totalmente fuori e non potranno quindi in nessun caso attingere a questa misura:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
  • gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del tuir;
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del tuir;
  • i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del D.L. 18/2020 (ovvero gli iscritti alla Gestione Separata e i Lavoratori dello Spettacolo);
  • i lavoratori dipendenti
  • i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 (professioni ordinistiche)

Possono, invece, accedere ai contributi a fondo perduto e ricevere quindi il sostegno dello Stato, gli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo titolari di partita iva, ma anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Via libera, quindi, per attività artigianali, commerciali, società cooperative, ma bisognerà rispettare delle condizioni:

  1. il totale di compensi o ricavi non deve superare i cinque milioni di euro
  2. il totale del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 deve essere inferiore di almeno due terzi rispetto a quello di aprile 2019

Se si rispettano le due condizioni sopra indicate si avrà diritto al contributo.

Il contributo spetta, anche in assenza dei requisiti, ai soggetti che hanno inizato l’attività dopo il 01/01/2019.

QUANTO SPETTA?

L’importo del contributo spettante è calcolato in percentuale rispetto alla riduzione di fatturato determinata come differenza tra l’ammontare di fatture e corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019.

La percentuale da utilizzare per determinare il contributo spettante è differente in base al totale dei ricavi/compensi dell’anno precedente: il 20% per chi non supera i 400.000 euro, il 15% per chi è tra i 400.000 e il milione di euro e il 10% tra uno e 5 milioni di euro.

Vi è però una soglia minima di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per le società, a prescindere dal volume di riduzione del fatturato.

Facciamo un esempio:

Ditta individuale commerciale, con fatturato 2019 (totale dell’anno) di 300.000 euro.

La ditta ha prodotto, nel mese di aprile 2019, un totale tra fatture e corrispettivi di € 15.000 e ad aprile 2020 è rimasta chiusa fatturando, quindi, in totale zero euro.

In primo luogo verifichiamo il rispetto del requisito relativo alla contrazione di fatturato:

tra l’ammontare di fatture e corrispettivi del 2019 e quello del 2020 è stata registrata una riduzione del 100%, e quindi abbiamo diritto al contributo.

A questo punto dovremo calcolare l’importo del contributo che ci spetta:

siamo nella prima fascia (fatturato fino a 400.000 euro), quindi applicheremo il 20%.

La riduzione di fatturato è di 15.000 euro: avremo quindi diritto ad un contributo a fondo perduto di 3.000,00 euro.

Facciamo un altro esempio

Se la stessa ditta commerciale avesse avuto ad aprile 2019 un totale di fatture e corrispettivi di 4.000,00 euro e zero ad aprile 2020, il contributo spettante (sempre con la percentuale del 20%) sarebbe di 800,00 euro.

In questo caso, però, scatta il minimo: quindi si riceverà comunque un contributo di 1.000,00 euro.

COME SI RICHIEDE?

Il contributo dovrà essere chiesto all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica, anche tramite il proprio intermediario.

Le domande si potranno presentare a partire dal 15 giugno 2020.